I
REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE
Di
Giovanni Guzzetta
http://www.referendumelettorale.org/
|
1°
Quesito Module
colore Verde - Premio
di maggioranza alla lista più votata - Camera |
2°
Quesito Modulo
colore Bianco - Premio
di maggioranza alla lista più votata – Senato |
3°
Quesito Modulo
colore Rosso - Abrogazione
candidature multiple |
Il
1° e il 2° quesito : premio di maggioranza alla lista più votata e
innalzamento della soglia di sbarramento
Le
attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema
proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su
base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato.
Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di
liste” che ottiene il maggior numero di voti.
Il
fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il
premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due
grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la
frammentazione è notevolmente aumentata.
Il
1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei
Deputati e per il Senato) si propongono l’abrogazione del
collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di
maggioranza alle coalizioni di liste.
In
caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il
premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più
alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.
Un
secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle
coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per
ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono comunque
raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al Senato.
In
sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la
maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una
rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.
All’esito
dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti
relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il
candidato premier) ed al programma elettorale.
Gli
effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito
Il
sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali
soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la
costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni
equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico. Si
potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente
bipartitica. La frammentazione si ridurrà drasticamente. Non
essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra
identità collettiva della coalizione e identità dei singoli
partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il
giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la
coalizione.
Sulla
scheda apparirà un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista
per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di
maggioranza.
Le
componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un
proprio diritto all’autonomia perché, di fronte agli elettori, si
sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà
rivendicare la propria “quota” di consensi. E sarà molto difficile
spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza. Lo
scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una
maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere
politicamente molto probabile.
L’eliminazione
di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una
sterzata esattamente opposta all’attuale. Piuttosto che
l’inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di
scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà
una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di
rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere
una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e
superino la soglia di sbarramento.
Il
3° quesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione
oligarchica della classe politica
Un
terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi
la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà
un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il “plurieletto”).
Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi
dei candidati “non eletti” della propria lista in quella
circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinunzia. Egli così,
di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione
dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio “A”
favorisce l’elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione
“B”; se sceglie il seggio “B” favorisce il primo dei non eletti
nella circoscrizione “A”. Nell’attuale legislatura, questo
fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei
parlamentari. In altri termini: 1/3 dei parlamentari sono scelti dopo
le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per
grazia ricevuta. Un esempio macroscopico di cooptazione!
E’
inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad
atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei
cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la
natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti
(1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie
capacità, ma alla fedeltà ad un notabile, che li premia scegliendoli
per sostituirlo.
Con
l’approvazione del 3° quesito la facoltà di candidature multiple
verrà abrogata sia alla Camera che al Senato.
I
Quesito - modulo colore verde:
Premio di maggioranza alla lista più votata - Camera
Volete
voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni
ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art.
14-bis, comma 1;
art.
14-bis, comma 2;
art.
14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi
politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano
a governare depositano un unico programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico
capo della coalizione.”;
art.
14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti
ammessi”;
art.
18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo
periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell'articolo 14.”;
art.
24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art.
24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art.
24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione”;
art.
31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione”;
art.
31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”
art.
31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”
art.
31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”
art.
31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art.
83, comma 1, numero 2);
art.
83, comma 1, numero 3), lettera a);
art.
83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “non
collegate” e alle parole “non collegate”;
art.
83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “,
nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi
ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;
art.
83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole “le coalizioni di
liste di cui al numero 3), lettera a), e”;
art.
83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art.
83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di
liste o”;
art.
83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di
liste o”;
art.
83, comma 1, numero 6);
art.
83, comma 1, numero 7);
art.
83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni
di liste o”;
art.
83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,”;
art.
83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art.
83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizioni di liste o”;
art.
83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;
art.
83, comma 1, numero 9);
art.
83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste
o”;
art.
83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art.
83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della
coalizione o”;
art.
83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;
art.
83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art.
83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art.
83, comma 4;
art.
83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;
art.
83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;
art.
83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art.
83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art.
84, comma 3.
Scarica
il testo del primo quesito referendario relativo al sistema di
elezione della Camera dei Deputati (doc, 29 kb)
II
Quesito - modulo colore bianco:
Premio di maggioranza alla lista più votata - Senato
Volete
voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle
seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;
art.
9, comma 3, limitatamente alla parole: “Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo
14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai
sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;
art.
11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni
e”;
art.
11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non
collegate”;
art.
11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonché, per
ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione”;
art.
11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione”;
art.
11, comma 3, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”.
art.
11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”
art.
11, comma 3, limitatamente alle parole: “non collegate”
art.
11, comma 3, limitatamente alle parole: ”di ciascuna coalizione”;
art.
16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “. Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono”;
art.
16, comma 1, lettera b), numero 1);
art.
16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: “non
collegate”;
art.
16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole:
“nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno
superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul
piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi”;
art.
17, comma 1, limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste
e”;
art.
17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art.
17, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste
o”;
art.
17, comma 3;
art.
17, comma 4, limitatamente alle parole: “alla coalizione di liste
o”;
art.
17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art.
17, comma 5, limitatamente alle parole: “alle coalizioni di liste
e”;
art.
17, comma 6;
art.
17, comma 8;
art.
19, comma 2.
Scarica il
testo del secondo quesito referendario relativo al sistema di elezione
del Senato della Repubblica (doc, 25 kb)
III
Quesito - modulo colore rosso:
Abrogazione candidature multiple
Volete
voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni
ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art.
19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,
art.
85